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Misure ed erogazione degli incentivi

  • Il gestore di rete locale può pretendere che l’impianto resti in servizio per 20 anni? E se l’impianto dovesse essere fermato per manutenzione straordinaria del tetto o per demolizione dell’edificio?

    Chi effettua le letture dell’energia prodotta?
    Il soggetto che effettua le letture è diverso a seconda della potenza dell’impianto.
    In dettaglio, nel caso di impianti con potenza nominale:
    • Compresa fra 1 e 20 kW, che si avvalgano o meno del servizio di scambio sul posto, è il gestore locale di rete che effettua la rilevazione dell’energia elettrica prodotta, oltre all’installazione ed alla manutenzione delle apparecchiature di misura;
    • Maggiore di 20 kW, che immettono in rete tutta l’energia elettrica prodotta, è il gestore locale di rete cui l’impianto è connesso che effettua la rilevazione. Inoltre, i soggetti responsabili debbono inviare, su base annuale e riferita all’anno solare precedente, copia della dichiarazione di produzione di energia elettrica presentata all’Ufficio Tecnico di Finanza;
    • Maggiore di 20 kW, che non immettono in rete tutta l’energia elettrica prodotta, il soggetto responsabile può scegliere se avvalersi o meno del gestore di rete cui l’impianto è collegato per la rilevazione dell’energia prodotta. Anche in questo caso il soggetto responsabile deve trasmettere al soggetto attuatore, su base annuale e riferita all’anno solare precedente, copia della dichiarazione presentata all’Ufficio Tecnico di Finanza.
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    Cosa si intende per “codice con il quale è identificato l’impianto da parte dello stesso soggetto che effettua e comunica le misure”?
    Per tutti gli impianti fotovoltaici il soggetto responsabile deve richiedere al gestore di rete locale della rete elettrica il codice che intende utilizzare per la trasmissione delle misure.
    I principali gestori di rete locali hanno garantito la disponibilità ad utilizzare il codice POD (Point of Delivery), introdotto dalla delibera AEEG 293/05.

    Si riporta di seguito un esempio di codice POD:

    IT 123 E 12345678 K

    costituito da:
    • codice paese: sigla obbligatoria ´IT´ per ITALIA
    • codice distributore: codice progressivo numerico di 3 cifre che garantisce l´univocità del distributore assegnato da Terna a ciascun distributore
    • codice tipologia di servizio: sigla obbligatoria ´E´ per ENERGIA ELETTRICA
    • codice numerico: codice numerico (preferibilmente progressivo) di 8 cifre che garantisce l´univocità del punto di prelievo
    • chiave di controllo: opzionale.
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    Come vengono comunicate le letture al GSE?
    Nel caso in cui il soggetto responsabile si avvalga del gestore di rete locale o di altro soggetto abilitato/incaricato per il servizio di misura, sarà lo stesso a comunicare le letture.
    In caso in cui il soggetto responsabile si occupi direttamente del servizio di misura, le letture saranno comunicate attraverso il portale web messo a disposizione dal GSE, accedendo con User ID e Password fornite a valle della comunicazione di inizio lavori.
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    Quando iniziano ad essere erogati gli incentivi?
    Gli incentivi vengono erogati a valle della stipula della convenzione e sono calcolati dal momento dell’entrata in esercizio dell’impianto.
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    Con quale scadenza vengono effettuati i pagamenti?
    Come evidenziato in convenzione, i pagamenti vengono effettuati con valuta ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello d’invio delle misure da parte del soggetto competente (soggetto responsabile o gestore di rete).
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    In quale modo deve essere comunicata la variazione di coordinate bancarie?
    A mezzo raccomandata. Le nuove coordinate bancarie vengono tenute in considerazione a partire dal mese successivo a quello di arrivo della comunicazione al GSE.
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    Può essere indicato in scheda anagrafica un c/c intestato ad un soggetto diverso da soggetto responsabile?
    Il c/c deve essere intestato al soggetto responsabile. Soltanto nel caso di cessione del credito le coordinate bancarie devono essere quelle del cessionario.
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    È possibile la cessione del credito?
    Si.
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    Come deve essere comunicata l’eventuale cessione del credito?
    La cessione del credito deve essere notificata al GSE a mezzo ufficiale giudiziario.
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    Quali requisiti deve avere l’atto di cessione del credito?
    La procedura prevede che l’atto di cessione dei crediti (ed eventualmente la sua revoca) ovvero il mandato irrevocabile all’incasso, presenti:

    • la firma autenticata ;
    • nei casi in cui il soggetto responsabile sia una persona giuridica, l’attestazione dei poteri di firma del sottoscrittore devono essere dimostrati attraverso certificazione notarile o idoneo documento della Cancelleria commerciale del Tribunale o della C.C.I.A.A. (con data del certificato non anteriore a 90 giorni dall’atto di significazione);
    • notifica al GSE a mezzo Ufficiale Giudiziario.
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    Vi sono altre modalità operative per attivare la cessione del credito?
    La comunicazione di cessione del credito può avvenire mediante una procedura semplificata nel caso in cui il soggetto cessionario sia un primario Istituto bancario che abbia sottoscritto con il GSE apposito accordo quadro.
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    Cosa si intende per “informazioni sui pagamenti” evidenziata nella scheda anagrafica?
    Si intende la modalità con cui il soggetto responsabile decide di ricevere le informazioni relative ai pagamenti effettuati.
    La scelta viene fatta in sede di compilazione della scheda anagrafica e può essere:
    • WEB: il soggetto responsabile accedendo al portale vede i dettagli relativi al pagamento (importo, periodo di competenza, data valuta, coordinate bancarie)
    • POSTA ORDINARIA: al soggetto responsabile viene recapitato un avviso di pagamento cartaceo che riporta tutte le informazioni relative al pagamento.
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    Viene inviata una mail di avviso di pagamento?
    Al momento non viene inviata nessuna mail di avviso, sarà prevista in futuro l’attivazione di tale procedura.
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    Il gestore di rete locale può pretendere che l’impianto resti in servizio per 20 anni? E se l’impianto dovesse essere fermato per manutenzione straordinaria del tetto o per demolizione dell’edificio?
    Il gestore non può pretendere che l’impianto resti in servizio per 20 anni. Poiché l’incentivazione è in conto energia l’impianto ha diritto alla tariffa incentivante per un massimo di 20 anni solo a fronte dell’energia effettivamente prodotta.
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