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Informazioni generali sul nuovo conto energia

  • Per gli impianti fotovoltaici realizzati in silicio amorfo sono previsti incentivi?
  • Un soggetto responsabile ammesso al conto energia può trasferire ad un terzo il diritto alle tariffe incentivanti? Come si deve procedere?


    Chi è il soggetto responsabile dell’impianto fotovoltaico?
    Il DM 19 febbraio 2007 e il DM 6 agosto 2010 definisce il soggetto responsabile dell’esercizio dell’impianto come colui che ha diritto, nel rispetto delle disposizioni del DM, a richiedere e ottenere le tariffe incentivanti.
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    Chi può beneficiare dell’incentivazione?
    Possono beneficiare dell’incentivazione:
    • le persone fisiche;
    • le persone giuridiche;
    • i soggetti pubblici;
    • i condomini di unità abitative e/o di edifici;

    che siano soggetti responsabili di impianti fotovoltaici realizzati in conformità ai requisiti del DM 19 febbraio 2007 e che non beneficino e non abbiano beneficiato delle tariffe incentivanti introdotte dai decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006.
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    A quale energia viene riconosciuto l’incentivo?
    L’elettricità che viene remunerata con le nuove tariffe incentivanti è quella prodotta dall’impianto, misurata da un apposito contatore posto all’uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, ivi incluso l’eventuale trasformatore, prima che essa sia resa disponibile alle utenze elettriche del soggetto responsabile e/o immessa nella rete elettrica.
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    Per gli impianti fotovoltaici realizzati in silicio amorfo sono previsti incentivi?
    Si, se realizzati nel rispetto dei DM 6 Agosto 2010.
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    A quanto ammontano le tariffe incentivanti per il fotovoltaico?
    Per il DM 6 agosto 2010 le tariffe, che rimangono costanti in termini di moneta corrente per la durata del periodo di incentivazione pari a 20 anni, sono differenziate in base alla taglia degli impianti ed al grado di integrazione architettonica:

    Taglia di potenza dell’impianto

    Entro il 30 Aprile 2011 (€/kWh)

    Entro 31 Agosto 2011 (€/kWh)

    Entro 31 Dicembre 2011 (€/kWh)

    1 kW P 3 kW

    0,401

    0,391

    0,38

    3 kW < P 20 kW

    0,377

    0,36

    0,342

    P > 20 kW

    0,358

    0,341

    0,323

    Per tutte le taglie, i valori delle tariffe sopramenzionati sono riferiti ad impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente fra il 01 Gennaio 2011 ed il 31 dicembre 2011.
    Per gli impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013, le tariffe sono decurtate del 5% per ciascuno degli anni di calendario successivi al 2012, con arrotondamento alla terza cifra decimale.
    Le suddette tariffe sono incrementate del 10% (con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale) nei seguenti casi, non cumulabili fra di loro:

    • impianti maggiori di 3 kW di potenza, i cui soggetti responsabili impiegano l’energia elettrica prodotta in modo tale da conseguire il titolo di autoproduttori (ai sensi dell’art. 2, comma 2 del D. Lgs. n. 79/99 e successive modifiche e integrazioni);
    • impianti i cui soggetti responsabili sono scuole pubbliche o paritarie di qualunque ordine e grado o strutture sanitarie pubbliche;
    • impianti integrati (integrazione “totale” ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b3) del DM 19 febbraio 2007) in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto realizzati in superfici esterne degli involucri di:
      • - edifici,
      • - fabbricati,
      • - strutture edilizie di destinazione agricola;
    • impianti i cui soggetti sono Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti in base all’ultimo censimento ISTAT (incluse Municipalità e Circoscrizioni, sempre che abbiano una loro autonomia e siano sotto i 5000 abitanti);

    Per gli impianti fotovoltaici operanti in regime di scambio sul posto e che alimentano, anche parzialmente, utenze ubicate all’interno o asservite ad unità immobiliari di edifici (ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del D. Lgs. n. 192/05) è prevista l’applicazione di un premio aggiuntivo abbinato ad un uso efficiente dell’energia.
    Per gli anni successivi al 2013, le tariffe sono ridefinite con appositi decreti interministeriali, in mancanza dei quali si continueranno ad applicare le tariffe definite per gli impianti che entrano in esercizio nel 2013.
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    Quali impianti possono accedere all’incentivazione?
    Possono accedere alle tariffe incentivanti, riconosciute all’energia prodotta, gli impianti fotovoltaici di potenza nominale uguale o maggiore di 1 kW, collegati alla rete elettrica, entrati in esercizio in data successiva all’emanazione della Delibera AEEG n° 90/07:

    • a seguito di nuova costruzione;
    • a seguito di rifacimento totale;
    • a seguito di potenziamento.

    Sono ammessi alle tariffe incentivanti previste dal DM 19 febbraio 2007 anche gli impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra il 1° Ottobre 2005 e l’entrata in vigore della Delibera AEEG n°90/07, sempreché tali impianti:

    • siano stati realizzati nel rispetto delle condizioni dei DM 19 febbraio 2007 DM 6 agosto 2010;
    • non beneficino e non abbiano beneficiato delle tariffe dei predetti DM.

    In tal caso, la richiesta di concessione della tariffa deve pervenire entro 90 giorni dall’emanazione della Delibera AEEG n° 90/07, pena la decadenza dal diritto alla richiesta dell’incentivazione.
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    Esiste un limite massimo di potenza nominale per la realizzazione del singolo impianto fotovoltaico?
    No, è possibile realizzare impianti di qualsiasi taglia superiore a un 1 kW.
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    Quali tipologie di impianti fotovoltaici sono previste dal DM 19 febbraio 2007 e DM 6 agosto 2010?
    Il DM 19 febbraio 2007 e DM 6 agosto 2010 prevede le seguenti tipologie di impianti fotovoltaici:

    • impianto fotovoltaico parzialmente integrato è l’impianto i cui moduli sono posizionati su elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione nelle tipologie elencate nella seguente tabella (Allegato 2 del DM 19 febbraio 2007):

      Tipologia specifica Descrizione

    Tipologia specifica

    Descrizione

    1

    Moduli fotovoltaici installati su tetti piani e terrazze di edifici e fabbricati. Qualora sia presente una balaustra perimetrale, la quota massima, riferita all'asse mediano dei moduli fotovoltaici, deve risultare non superiore all’altezza minima della stessa balaustra

    2

    Moduli fotovoltaici installati su tetti, coperture, facciate, balaustre o parapetti di edifici e fabbricati in modo complanare alla superficie di appoggio senza la sostituzione dei materiali che costituiscono le superfici d’appoggio stesse

    3

    Moduli fotovoltaici installati su elementi di arredo urbano, barriere acustiche, pensiline, pergole e tettoie in modo complanare alla superficie di appoggio senza la sostituzione dei materiali che costituiscono le superfici d’appoggio stesse


    • impianto fotovoltaico con integrazione architettonica è l’impianto fotovoltaico i cui moduli sono integrati in elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione secondo le tipologie indicate nella seguente tabella (Allegato 3 del DM 19 febbraio 2007):

      Tipologia specifica Descrizione

    Tipologia specifica

    Descrizione

    1

    Sostituzione dei materiali di rivestimento di tetti, coperture, facciate di edifici e fabbricati con moduli fotovoltaici aventi la medesima inclinazione e funzionalità architettonica della superficie rivestita

    2

    Pensiline, pergole e tettoie in cui la struttura di copertura sia costituita dai moduli fotovoltaici e dai relativi sistemi di supporto

    3

    Porzioni della copertura di edifici in cui i moduli fotovoltaici sostituiscano il materiale trasparente o semitrasparente atto a permettere l’illuminamento naturale di uno o più vani interni

    4

    Barriere acustiche in cui parte dei pannelli fonoassorbenti siano sostituiti da moduli fotovoltaici

    5

    Elementi di illuminazione in cui la superficie esposta alla radiazione solare degli elementi riflettenti sia costituita da moduli fotovoltaici

    6

    Frangisole i cui elementi strutturali siano costituiti dai moduli fotovoltaici e dai relativi sistemi di supporto

    7

    Balaustre e parapetti in cui i moduli fotovoltaici sostituiscano gli elementi di rivestimento e copertura

    8

    Finestre in cui i moduli fotovoltaici sostituiscano o integrino le superfici vetrate delle finestre stesse

    9

    Persiane in cui i moduli fotovoltaici costituiscano gli elementi strutturali delle persiane

    10

    Qualsiasi superficie descritta nelle tipologie precedenti sulla quale i moduli fotovoltaici costituiscano rivestimento o copertura aderente alla superficie stessa


    • impianto fotovoltaico non integrato è l’impianto con moduli ubicati al suolo, ovvero con moduli collocati, con modalità diverse da quanto sopra indicato, sugli elementi di arredo urbano e viario, sulle superfici esterne degli involucri di edifici, di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione.
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    Quali tipologie di moduli fotovoltaici sono ammessi dal DM 19 febbraio 2007 e DM 6 agosto 2010?
    I pannelli possono essere sia in silicio cristallino o in tecnologia ibrida, purché conformi alla Norma CEI EN 61215, sia in film sottile, purché conformi alla Norma CEI EN 61646.
    L’impiego di moduli in film sottile è consentito sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche.
    Il DM 19 febbraio 2007 prevede che i moduli siano provati e verificati da laboratori accreditati, per le specifiche prove necessarie alla verifica dei moduli, in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.
    Tali laboratori dovranno essere accreditati EA (European Accreditation Agreement) o dovranno aver stabilito con EA accordi di mutuo riconoscimento.
    Inoltre, nel caso di impianti fotovoltaici di potenza superiore a 3 kW e realizzati secondo le tipologie di interventi valide ai fini del riconoscimento dell’integrazione architettonica, in deroga alle certificazioni sopra indicate sono ammessi moduli fotovoltaici non certificati secondo le norme CEI EN 61215 (per moduli in silicio cristallino) o CEI EN 61646 (per moduli a film sottile) nel solo caso in cui non siano commercialmente disponibili dei prodotti certificati che consentano di realizzare il tipo di integrazione progettato per lo specifico impianto. In questo caso è richiesta una dichiarazione del costruttore che il prodotto è progettato e realizzato per poter superare le prove richieste dalla norma CEI EN 61215 o CEI EN 61646. La dichiarazione dovrà essere supportata da certificazioni rilasciate da un laboratorio accreditato, ottenute su moduli similari, ove disponibili, oppure suffragata da una adeguata motivazione tecnica. Tale laboratorio dovrà essere accreditato EA (European Accreditation Agreement) o dovrà aver stabilito con EA accordi di mutuo riconoscimento.
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    Esiste un tetto massimo alla potenza totale (di tutti gli impianti) che può essere incentivata?
    La potenza nominale cumulativa incentivabile di tutti gli impianti è di 8.000 MW. In aggiunta a tale potenza, hanno diritto a richiedere la concessione delle tariffe incentivanti e, se del caso, del premio aggiuntivo, tutti gli impianti che entrano in esercizio entro 14 mesi dalla data, pubblicata dal GSE, nella quale verrà raggiunto il limite dei 8.000 MW (24 mesi per i soli impianti i cui soggetti responsabili sono soggetti pubblici).
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    Viene stilata una graduatoria per stabilire una priorità di accesso alle tariffe incentivanti?
    Non è necessario stilare una graduatoria. Il GSE conteggia la potenza nominale cumulata degli impianti fotovoltaici entrati in esercizio, fino alla data in cui si raggiungono i 8000 MW previsti dal DM 19 febbraio 2007 e DM 6 agosto 2010, a partire dalla quale avranno comunque diritto a richiedere la concessione delle tariffe incentivanti (e, se del caso, del premio aggiuntivo) tutti gli impianti che entrano in esercizio entro 14 mesi (24 mesi per soggetti responsabili che siano soggetti pubblici).
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    L’incentivo in conto energia è cumulabile con altri incentivi e/o riconoscimenti?
    Le tariffe incentivanti non sono cumulabili con:
    • certificati verdi;
    • il riconoscimento o la richiesta di detrazione fiscale (articolo 2, comma 5 della legge n. 289/02 e successive modifiche ed integrazioni);
    • incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, eccedenti il 20 % del costo di investimento per la realizzazione dell’impianto;
    • titoli di efficienza energetica.

    Le tariffe incentivanti sono cumulabili con incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, eccedenti il 20 % del costo di investimento per la realizzazione dell’impianto esclusivamente nel caso in cui il soggetto responsabile sia una scuola pubblica o paritaria di qualunque ordine e grado o una struttura sanitaria pubblica.
    Resta fermo il diritto al beneficio della riduzione dell’IVA per gli impianti facenti uso di energia solare per la produzione di calore o energia elettrica, di cui al DPR 633/1972 e al DM 29 dicembre 1999.
    Si segnala che le tariffe ed i premi non sono applicabili alla produzione elettrica di impianti fotovoltaici realizzati per rispettare particolari obblighi di legge in materia edilizia - previsti dal D.Lgs. n. 192/05 (prestazioni energetiche degli edifici) e successive modifiche ed integrazioni o dalla legge n. 296/06 (Legge finanziaria per il 2007, articolo 1, comma 350) - entrati in esercizio dopo la data del 31 dicembre 2010.
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    Quali i tempi per la comunicazione del riconoscimento della tariffa incentivante da parte del GSE?
    Per tutti gli impianti, il GSE, verificato il rispetto delle disposizioni del DM 19 febbraio 2007 e DM 6 agosto 2010, comunica al soggetto responsabile la tariffa riconosciuta entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta completa di tutta la documentazione.
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    Come avviene la stipula della convenzione con il GSE per l’erogazione degli incentivi?
    A valle della valutazione della documentazione per la richiesta di concessione dell’incentivo (o del premio aggiuntivo), il GSE invia direttamente al soggetto responsabile la lettera di avvio all’incentivazione o di riconoscimento del premio per poter formalizzare la convenzione tramite portale web.
    Successivamente, il soggetto responsabile compila due copie della convenzione (o dell’addendum alla convenzione) – disponibile nella sezione del portale web ad accesso controllato e personalizzato predisposto dal GSE - ne sottoscrive una e le invia entrambe al GSE. Ricevute le copie, il GSE trattiene la copia firmata, sottoscrive la seconda copia e la invia al soggetto responsabile.
    A conclusione della procedura di stipula, gli originali della convenzione risultano firmati in modo disgiunto: l’originale a firma del solo GSE rimane in possesso del soggetto responsabile, mentre l’originale a firma del solo soggetto responsabile rimane in possesso del GSE.
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    Un soggetto responsabile ammesso al conto energia può trasferire ad un terzo il diritto alle tariffe incentivanti? Come si deve procedere?
    Il soggetto responsabile ammesso alle tariffe incentivanti può richiedere il trasferimento di titolarità della convenzione stipulata con il GSE utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito www.gse.it.
    In caso di decesso del soggetto responsabile titolare della convenzione gli eredi dovranno utilizzare apposito modulo.
    Il trasferimento di titolarità sarà efficace a decorrere dalla data indicata nella comunicazione scritta di accettazione da parte del GSE.
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