Premio per uso efficiente dell'energia
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Cosa accade in caso di cessione congiunta dell’edificio o unità immobiliare e dell’impianto fotovoltaico ai quali sia stato riconosciuto il diritto al premio aggiuntivo?
In cosa consiste il premio per l’uso efficiente dell’energia?
Il premio legato all’uso efficiente dell’energia consiste in una maggiorazione percentuale della tariffa incentivante per gli impianti operanti in regime di scambio sul posto e destinati ad alimentare, anche parzialmente, utenze ubicate all’interno o comunque asservite a unità immobiliari o edifici, dove con il termine edifico si intende (articolo 2, comma 1 del D. Lgs. 192/2005):
”…un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a se stanti”.
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In quali casi si ha diritto a richiedere il riconoscimento del premio aggiuntivo e come viene calcolato tale premio?
Il diritto al premio ricorre qualora il soggetto responsabile si doti di un attestato di certificazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare (v. D. Lgs n. 192/05) che riporti anche l’indicazione dei possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e, successivamente alla data di entrata in esercizio dell’impianto fotovoltaico, effettui interventi, fra quelli indicati nella certificazione, che conseguano - al netto dei miglioramenti derivati dall’installazione dell’impianto fotovoltaico - una riduzione certificata di almeno il 10% dell’indice di prestazione energetica rispetto allo stesso indice individuato nella certificazione energetica stessa. L’esecuzione degli interventi ed il conseguimento della riduzione debbono essere certificati tramite la produzione di una nuova certificazione energetica.
In mancanza delle linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (di cui all’articolo 6, comma 9 del D. Lgs. n. 192/05 e successive modifiche ed integrazioni) l’attestato di certificazione energetica è sostituito dalla qualificazione energetica (prevista dal medesimo Decreto Legislativo).
L’esecuzione di nuovi interventi che conseguano un’ulteriore riduzione certificata di almeno il 10% del fabbisogno di energia di calcolo dell’edificio o unità immobiliare rispetto al fabbisogno medesimo prima dei nuovi interventi, rinnova il diritto al premio.
Il premio consiste in una maggiorazione percentuale della tariffa, pari alla metà della percentuale di riduzione conseguita e certificata del fabbisogno di energia (con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale).
Il premio compete altresì, nella misura del 30% della tariffa incentivante, agli impianti operanti in regime di scambio sul posto che alimentano, anche parzialmente, utenze all’interno o asservite a unità immobiliari o edifici completati successivamente dall’entrata in vigore del DM 19 febbraio 2007 ed aventi, sulla base di idonea certificazione, un valore limite di fabbisogno di energia annuo per metro quadro di superficie utile inferiore di almeno il 50% rispetto a quanto indicato nell’allegato C del D. Lgs. n. 192/05 e successive modifiche ed integrazioni.
In tutti i casi, il premio non può mai superare il 30% della tariffa incentivante riconosciuta alla data di entrata in esercizio dell’impianto.
Si segnala, infine, che gli impianti fotovoltaici entrati in esercizio a seguito di potenziamento non possono accedere al premio.
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Quali le tempistiche ed il periodo di riconoscimento del premio aggiuntivo?
Il premio è riconosciuto a decorrere dell’anno solare successivo alla data di ricevimento della domanda e viene erogato per tutto il periodo residuo di diritto alla tariffa incentivante.
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Cosa accade in caso di cessione congiunta dell’edificio o unità immobiliare e dell’impianto fotovoltaico ai quali sia stato riconosciuto il diritto al premio aggiuntivo?
La cessione congiunta comporta la cessione contestuale del diritto alla tariffa maggiorata per il periodo di incentivazione residuo rispetto ai 20 anni complessivi previsti.
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