Informazioni generali sul vecchio conto energia
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Un proprietario di una bifamiliare, collegato indipendentemente alla rete elettrica con ciascuno dei due immobili, può installare un unico impianto fotovoltaico ed effettuare uno scambio sul posto dell’energia con quella consumata da entrambi gli immobili?
Chi può beneficiare dell’incentivazione?
Possono beneficiare dell’incentivazione le persone fisiche e giuridiche, ivi inclusi i soggetti pubblici e i condomini di edifici, che:- siano proprietari degli immobili destinati alla installazione dell’impianto fotovoltaico o in possesso dell’autorizzazione scritta del proprietario ad installare l’impianto (Delibera AEEG n° 40/06);
- siano responsabili dei medesimi impianti, progettati, realizzati ed eserciti in conformità alle disposizioni del DM 28 luglio 2005 e successive modifiche e integrazioni.
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Come è definito il soggetto responsabile dell’impianto fotovoltaico?
Il soggetto responsabile è la persona fisica/giuridica responsabile della realizzazione e dell'esercizio dell'impianto che ha diritto a richiedere ed ottenere le tariffe incentivanti ai sensi del DM 28 luglio 2005.
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Su quale energia viene riconosciuto l’incentivo?
L’elettricità che viene remunerata con le tariffe incentivanti è quella prodotta dall’impianto, misurata da un apposito contatore posto all’uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata.
Per gli impianti di potenza fino a 20 kW che optano per il servizio di scambio sul posto, l’incentivo è limitato all’energia prodotta e consumata dalle utenze del soggetto responsabile.
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A quanto ammontano le tariffe incentivanti per il fotovoltaico?
Il valore delle tariffe incentivanti, che rimane costante per la durata del periodo di incentivazione (20 anni), è differenziato in base alla taglia di potenza nominale degli impianti.
Taglia di potenza dell’impiantoScambio sul posto (€/kWh)
Cessione in rete (€/kWh)
1 kW = P = 20 kW
0,445
0,460
20 kW < P = 50 kW
n.a.
0,460
50 kW < P = 1.000 kW
n.a.
Max 0,490 (gara)
Per tutte le taglie di impianti, i valori delle tariffe sopramenzionati sono riferiti a domande inoltrate negli anni 2005 e 2006.
Inoltre le tariffe incentivanti riconosciute sono incrementate del 10% qualora i moduli fotovoltaici siano integrati in edifici di nuova costruzione ovvero in edifici esistenti oggetto di ristrutturazione.
A seguito della sentenza del TAR Lombardia n. 2125/06 per le domande pervenute al GSE prima del 15 febbraio 2006 è prevista l’applicabilità dell’aggiornamento ISTAT sulle tariffe incentivanti riconosciute (art. 5 comma 2 lett. b e art. 6 comma 2 lett. b DM 28/07/2005).
Al momento è stato riconosciuto a tutti gli aventi diritto un adeguamento dell’1,7% a partire dal 1° Gennaio 2006 ed un ulteriore incremento del 2% a partire dal 1° Gennaio 2007 .
Resta comunque salvo ed impregiudicato il diritto del GSE di effettuare i necessari recuperi monetari, laddove il Consiglio di Stato, innanzi al quale la citata sentenza è stata impugnata, dovesse riformarla.
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Per quali impianti si può accedere all’incentivazione?
Possono accedere alle tariffe incentivanti, riconosciute all’energia prodotta, esclusivamente gli impianti fotovoltaici di potenza nominale compresa tra 1 e 1.000 kW, collegati alla rete elettrica, che entrino o siano entrati in esercizio in data successiva al 30 settembre 2005:- a seguito di nuova costruzione;
- a seguito di rifacimento totale;
- a seguito di potenziamento.
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Che cosa si intende per sito di realizzazione dell’impianto?
Per gli impianti installati su terreno, il sito corrisponde alla singola particella registrata al catasto.
Per gli impianti installati su edifici, il sito corrisponde alla superficie esterna associabile ad una singola unità immobiliare e relative pertinenze (subalterno) registrata al catasto.
Si precisa che il sito, così definito, è un elemento caratterizzante il progetto preliminare dell’impianto e pertanto non può essere modificato, pena il decadimento delle tariffe incentivanti.
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Che cosa si intende per integrazione architettonica?
L’integrazione architettonica è un intervento, su edifici di nuova costruzione o su edifici esistenti oggetto di ristrutturazione, in virtù del quale i moduli fotovoltaici sono impiegati come componenti costruttivi, sostituendo componenti edilizi tradizionali altrimenti necessari (art. 1.1, lettera b Delibera AEEG 40/06).
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Esistono vantaggi per chi integra architettonicamente il proprio impianto?
Sì, gli impianti integrati architettonicamente negli edifici beneficiano di un incremento pari al 10% della tariffa incentivante di ingresso.
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I pannelli fotovoltaici possono essere sia in silicio cristallino che in film sottile (silicio amorfo)?
I pannelli possono essere sia in silicio cristallino o in tecnologia ibrida, purché conformi alla Norma CEI EN 61215, sia in film sottile, purché conformi alla Norma CEI EN 61646.
L’impiego di moduli in film sottile è consentito solo se la domanda di accesso alle tariffe incentivanti è presentata da persona giuridica.
In particolare i moduli fotovoltaici devono essere provati e verificati da laboratori accreditati in conformità alla Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.
Il DM 6.2.2006 prevede che le domande già presentate e non ammesse a beneficiare delle tariffe incentivanti perché riferite a pannelli in film sottile (silicio amorfo) - se presentate da persone giuridiche - vengono riammesse con diritto di priorità.
Pertanto il GSE ha provveduto d’ufficio a riammettere tali domande nella graduatoria, sempre che l’unica causa di esclusione dall’ammissione sia stata l’utilizzo del film sottile.
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Esiste un tetto massimo alla potenza totale (di tutti gli impianti) che può essere incentivata?
La potenza nominale cumulativa incentivabile è di 500 MW, di cui 360 MW per impianti di potenza non superiore a 50 kW e 140 MW per impianti di potenza superiore a 50 kW.
Esistono inoltre dei limiti di potenza annuale incentivabile pari a 60 MW per gli impianti di potenza non superiore a 50 kW e 25 MW per gli impianti di potenza superiore a 50 kW.
Tali limiti non si applicano alle domande inoltrate al GSE prima della entrata in vigore (16 febbraio 2006) del DM 6 febbraio 2006.
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E’ stata stilata una graduatoria per stabilire una priorità di accesso alle tariffe incentivanti?
Per ciascuno dei trimestri solari di competenza sono state stilate due graduatorie, una riguardante gli impianti di potenza non superiore a 50 kW e l’altra riguardante gli impianti di potenza superiore a 50 kW:- per gli impianti di potenza non superiore a 50 kW, la graduatoria è effettuata in base alla data di arrivo della domanda di ammissione alle tariffe incentivanti fino al limite massimo di potenza nominale annuale e fermo restando il limite massimo di potenza nominale cumulata;
- per gli impianti di potenza superiore ai 50 kW, la graduatoria è effettuata ordinando le richieste sulla base del valore della tariffa incentivante richiesta. Sarà data priorità alle domande con più basso valore della tariffa richiesta (a parità di valore la priorità è attribuita sulla base della data di arrivo della domanda al GSE).
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L’incentivo in conto energia è cumulabile con altri incentivi?
Le tariffe incentivanti non sono cumulabili con:- incentivi pubblici in conto capitale eccedenti il 20 % del costo di investimento;
- incentivi pubblici derivanti dal programma “tetti fotovoltaici” del Ministero dell’Ambiente, erogati dal Ministero, dalle Regioni o dalle Province autonome;
- certificati verdi;
- titoli di efficienza energetica.
Le tariffe incentivanti sono ridotte del 30% qualora il soggetto che realizza l’impianto benefici della riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) prevista dall’art. 2, comma 5 della legge n. 289/2002.
Resta fermo il diritto al beneficio della riduzione dell’IVA per gli impianti facenti uso di energia solare per la produzione di calore o energia elettrica, di cui al DPR 633/1972 e al DM 29 dicembre 1999.
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Chi può beneficiare della Detrazione Fiscale?
Trattandosi di una detrazione dall’IRPEF sono ammessi a fruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti coloro che sono assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche, residenti o meno nel territorio dello Stato.
Più in particolare possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari degli immobili ma anche tutti coloro che sono titolari di diritti reali sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese.
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Un proprietario di una bifamiliare, collegato indipendentemente alla rete elettrica con ciascuno dei due immobili, può installare un unico impianto fotovoltaico ed effettuare uno scambio sul posto dell’energia con quella consumata da entrambi gli immobili?
Non è possibile in quanto, optando per il servizio di scambio sul posto, il soggetto responsabile è tenuto a scegliere l’utenza elettrica (una soltanto) cui collegare il proprio impianto e solo con quella effettuare lo scambio.
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