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Informazioni per gli impianti fotovoltaici ammessi al conto energia ai sensi del DM 28 Luglio 2005 e DM 6 Febbraio 2006

  • Con quali modalità avviene l’erogazione degli incentivi?


    Quali tempi e quali adempimenti sono previsti per la realizzazione e l’entrata in esercizio degli impianti?

    Per tutti gli impianti indipendentemente dalla potenza:
    • Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del GSE di accoglimento della domanda di accesso alle tariffe incentivanti, il soggetto responsabile inoltra al gestore di rete (distributore locale) il progetto preliminare dell’impianto richiedendo la connessione alla rete;
    • Entro i successivi 30 giorni il gestore di rete (distributore locale) comunica al richiedente il punto di consegna dell’energia elettrica.

    Impianti di potenza non superiore a 20 kW (impianti di potenza superiore a 20 kW):

    • Entro 6 mesi (12 mesi) dalla ricezione della comunicazione del GSE di accoglimento della domanda di accesso alle tariffe incentivanti, il soggetto responsabile deve dare inizio ai lavori, comunicandolo al GSE ed al gestore di rete locale.
    • Entro 12 mesi (24 mesi) dalla ricezione della comunicazione del GSE di accoglimento della domanda di accesso alle tariffe incentivanti, il soggetto responsabile deve concludere i lavori, comunicandolo al GSE ed al gestore di rete.

    Per tutti gli impianti indipendentemente dalla potenza:

    • Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di conclusione dei lavori, il gestore di rete deve effettuare la connessione dell’impianto alla rete locale.
    • Al massimo entro 6 mesi dalla data di conclusione dei lavori, l’impianto deve entrare in esercizio (tale data deve essere comunicata al GSE ed al gestore di rete (distributore locale)).

    il mancato rispetto dei termini previsti per l’inizio lavori, la conclusione lavori e l’entrata in esercizio dell’impianto comporta la decadenza del diritto alle tariffe incentivanti. Le scadenze sono riportate sinteticamente nella seguente tabella:


    Potenza impianto

    Inizio lavori

    Conclusione lavori

    Entrata in esercizio

    1 kW = P = 20 kW

    entro 6 mesi (1)

    entro 12 mesi (1)

    Entro 6 mesi (2)

    P > 20 kW

    entro 12 mesi (1)

    entro 24 mesi (1)

    Entro 6 mesi (2) >


    (1) dalla data di ricezione della comunicazione di ammissione alle tariffe incentivanti, inviata dal GSE al soggetto responsabile.
    (2) dalla data di conclusione dei lavori.
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    E’ possibile posticipare i termini fissati dai DM 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 per l’inizio e per la conclusione dei lavori?
    L’art. 16 comma 5 del DM 19 febbraio 2007 stabilisce che, su richiesta del soggetto responsabile da presentare al GSE, i termini fissati per l’inizio dei lavori e per la conclusione dei lavori degli impianti ammessi alle tariffe incentivanti in base al DM 28 luglio 2005 e DM 6 febbraio 2006, possono essere posticipati, per un periodo non superiore ai 6 mesi, esclusivamente nei casi di comprovato ritardo nel rilascio delle necessarie autorizzazioni alla costruzione e all’esercizio dell’impianto, non imputabile al soggetto responsabile.
    A tal fine, il soggetto responsabile dichiara, ai sensi del DPR 445/00, consapevole delle conseguenze penali cui incorre in caso di dichiarazioni false, di avere effettuato la richiesta per l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie, la tipologia delle autorizzazioni richieste, la data della richiesta e che vi sia un ritardo nel rilascio delle autorizzazioni per cause non imputabili al soggetto responsabile richiedente.
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    Quali sono le comunicazioni da effettuare nei confronti del GSE a valle della ammissione alle tariffe incentivanti?
    I soggetti responsabili ammessi alle tariffe incentivanti dovranno inviare al GSE le seguenti documentazioni:

     

    Inizio lavori

     

    • Comunicazione di inizio lavori

    Allegati

    • Comunicazione di inizio lavori;
    • Copia del verbale di consegna lavori o della denuncia di inizio attività, qualora quest'ultima sia richiesta dalla normativa vigente;
    • Indirizzo e-mail del soggetto responsabile per le comunicazioni riservate da parte del GSE

     

    Conclusione lavori

     

    • Comunicazione di conclusione dei lavori

    Allegati

    • Dichiarazione di conclusione lavori;
    • Scheda tecnica finale d’impianto in originale;
    • Certificato di collaudo in originale;
    • Documentazione finale di progetto redatta secondo la norma CEI-02 (su CD in formato “.pdf”);
    • Elenco dei moduli fotovoltaici, indicante modello, marca e numero di matricola, su supporto magnetico in formato excel (preferibilmente inseriti nello stesso CD contenente la documentazione finale di progetto);
    • Due diverse fotografie dell’impianto (preferibilmente inserite nello stesso CD contenente la documentazione finale di progetto);



    Elaborati grafici di dettaglio completi di idonea documentazione fotografica nel caso in cui sia stata accolta la richiesta di “Integrazione Architettonica” (preferibilmente inseriti nello stesso CD contenente la documentazione finale di progetto).

     

    Entrata in esercizio

     

    • Comunicazione di entrata in esercizio

    Allegati

    • Dichiarazione giurata autenticata o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà autenticata;
    • Copia del verbale di attivazione del complesso di misura dell’energia prodotta dall’impianto rilasciato dal gestore locale della rete elettrica;
    • Copia della Denuncia di Officina Elettrica (soltanto per impianti superiori a 20 kWp, Legge 13 maggio 1999, n. 133, art 10, commi 7 e 8, o superiori a 30 kWp se ricadenti nell’art. 60, comma 2, lettera b della Legge n. 342/2000).



    Il GSE ha predisposto un portale web attraverso il quale è possibile compilare, stampare e inviare alcune delle comunicazioni sopra elencate.
    L’accesso è consentito tramite l’invio di un User ID e una password comunicate al soggetto responsabile a valle della comunicazione di inizio lavori.
    Si precisa che i modelli delle comunicazioni, della scheda tecnica finale d’impianto, del certificato di collaudo, della dichiarazione giurata e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sono riportate sul sito www.gsel.it
    Il GSE ha pubblicato sul proprio sito la Guida alle Comunicazioni Successive all'Ammissione Tariffe incentivanti dove è possibile reperire le indicazioni e le modalità per l’invio delle comunicazioni al GSE, da effettuare successivamente all'ammissione alle tariffe incentivanti.

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    Sono previste delle scadenze per le comunicazioni di inizio e fine lavori, nonché per l’entrata in esercizio dell’impianto?
    Si, il DM 19 febbraio 2007 prevede espressamente che:

    • i soggetti che hanno acquisito il diritto alle tariffe incentivanti ai sensi dei DM 28 luglio 2005 e DM 6 febbraio 2006 devono far pervenire al GSE le comunicazioni di inizio lavori, fine lavori ed entrata in esercizio entro 90 giorni dalle rispettive scadenze previste dall’art. 8 DM 28 luglio 2005 (art. 16, comma 2 DM 19 febbraio 2007);
    • qualora le date di inizio lavori, fine lavori, entrata in esercizio siano antecedenti alla data di entrata in vigore del DM 19 febbraio 2007 e non siano già state comunicate, il termine di 90 giorni decorre dalla data di entrata in vigore del DM 19 febbraio 2007.

    In sintesi:

    Comunicazioni per gli impianti le cui date di inizio lavori, fine lavori, entrata in esercizio sono successive al DM 19 febbraio 2007 e non sono state comunicate:


    Potenza impianto

    Inizio lavori

    Conclusione lavori

    Entrata in esercizio

    1 kW = P = 20 kW

    entro 6 mesi (1) + 90 giorni

    entro 12 mesi (1) + 90 giorni

    Entro 6 mesi (2) + 90 giorni

    P > 20 kW

    entro 12 mesi (1) + 90 giorni

    entro 24 mesi (1) + 90 giorni

    Entro 6 mesi (2) + 90 giorni

    (1) dalla data di ricezione della comunicazione di ammissione alle tariffe incentivanti inviata dal GSE al soggetto responsabile
    (2) dalla data di conclusione dei lavori

    Comunicazioni per gli impianti le cui date di inizio lavori, fine lavori, entrata in esercizio sono antecedenti al DM 19 febbraio 2007 e non sono state comunicate:


    Potenza impianto

    Inizio lavori
    Conclusione lavori
    Entrata in esercizio

    1 kW = P = 20 kW

    entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del DM 19 febbraio 2007

    P > 20 kW

     

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    Sono previsti scorrimenti dei relativi elenchi o graduatorie nel caso di decadenza o rinuncia al diritto da parte dei soggetti ammessi al DM 28 luglio 2005 e DM 6 febbraio 2006?
    No, il DM 19 febbraio 2007 prevede esplicitamente che non siano effettuati scorrimenti degli elenchi e delle graduatorie.
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    Gli impianti ammessi al conto energia ai sensi del DM 28 luglio 2005 e del DM 6 febbraio 2006 e non ancora entrati in esercizio alla data di entrata in vigore del DM 19 febbraio 2007 possono accedere alle tariffe del nuovo decreto?
    Si, previa rinuncia o a seguito di decadenza e ripresentando la richiesta nei termini e nelle modalità del nuovo decreto solo nel caso in cui non sia stata ancora sottoscritta la convenzione con il GSE..
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    Come si accede al portale web messo a disposizione dal GSE per l’inserimento dei dati relativi all’impianto?
    A valle della comunicazione di inizio lavori, il soggetto responsabile riceverà User ID e Password per l’accesso al portale web.
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    Sono ancora valide le comunicazioni inviate con formati precedenti a quelli disponibili sul sito www.gsel.it?
    Sì, salvo diversa comunicazione da parte del GSE.
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    Come deve essere redatta la dichiarazione giurata?
    La dichiarazione giurata va sottoscritta e redatta in presenza di un notaio o di un segretario comunale e dovrà essere firmata in originale dal soggetto responsabile.
    In sostituzione alla dichiarazione giurata può essere inviata al GSE una dichiarazione sostitutiva di atto notorio purché autenticata.
    Sul nostro sito www.gsel.it è presente un fac-simile di entrambi i documenti.
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    Che cosa si intende per verbale di attivazione dei contatori, richiesto per gli impianti di potenza non superiore a 20 kW?
    Il verbale di attivazione dei contatori è la certificazione prodotta dal distributore locale che attesta l’installazione dei contatori.
    Ad esempio, con la pubblicazione della DK 5940 (giugno 2006), ENEL ha previsto di rilasciare al cliente-produttore copia del verbale di attivazione relativo al contatore a misura della energia prodotta dall’impianto fotovoltaico.
    Con tale verbale viene individuata la data di attivazione del complesso di misura dell’energia prodotta.
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    Quando viene stipulata la convenzione con il GSE per l’erogazione degli incentivi?
    A valle della valutazione della documentazione di inizio lavori, conclusione lavori ed entrata in esercizio, il GSE invia al soggetto responsabile la comunicazione di avvio all’incentivazione necessaria per poter formalizzare tramite portale web la convenzione.
    Successivamente, il soggetto responsabile compila due copie della convenzione – disponibile nella sezione del portale web ad accesso controllato e personalizzato predisposto dal GSE - ne sottoscrive una e le invia entrambe al GSE. Ricevute le copie, il GSE trattiene la copia firmata, sottoscrive la seconda copia e la invia al soggetto responsabile.
    A conclusione della procedura di stipula, gli originali della convenzione risultano firmati in modo disgiunto: l’originale a firma del solo GSE rimane in possesso del soggetto responsabile, mentre l’originale a firma del solo soggetto responsabile rimane in possesso del GSE.
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    Cosa deve fare chi, avendo già presentato domanda, intenda usufruire dell’incremento delle tariffe del 10% riconosciuto agli impianti integrati negli edifici?
    Il soggetto responsabile, prima dell’entrata in esercizio dell’impianto, deve inviare al GSE una comunicazione con la quale:

    • richiede di essere ammesso ad usufruire dell’ incremento in tariffa previsto per gli impianti integrati in edifici di nuova costruzione o per gli edifici esistenti oggetto di ristrutturazione;
    • dichiara il rispetto di quanto definito all’articolo 1, comma 1.1, lettera b) della Delibera AEEG 40/06 e dei criteri di cui all’allegato D del D.Lgs. 192/2005.


    Deve, inoltre, allegare elaborati grafici di dettaglio dell’integrazione che illustrano le soluzioni tecniche ed architettoniche adottate o da adottare, fatto salvo l’obbligo di soddisfare tutti i successivi adempimenti previsti dalla Delibera AEEG n. 40/06.
    Si precisa che la richiesta di integrazione architettonica sarà valutata sulla base della documentazione finale di progetto dell’impianto fotovoltaico.
    Sul sito www.gsel.it è presente l’apposito modulo per la richiesta che non può essere presentata dopo la stipula della convenzione.
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    Quali modifiche è possibile apportare all’impianto fotovoltaico rispetto a quanto indicato nel progetto preliminare?
    In fase di realizzazione dell’impianto fotovoltaico è possibile prevedere:

    • pannelli o inverter di diversa potenza, marca o efficienza rispetto al progetto preliminare, purché siano rispettate tutte le Norme Tecniche previste nel DM 28 luglio 2005 (Allegato 1) e successive modifiche, e nella Delibera AEEG n° 40/06;
    • variazioni di configurazione dei moduli fotovoltaici;
    • passaggio da moduli in silicio cristallino a moduli a film sottile, purché il soggetto responsabile sia persona giuridica.

    Si precisa che tali modifiche non devono comportare un aumento della potenza complessiva dell’impianto rispetto a quella indicata nel progetto preliminare ma possono eventualmente comportare una riduzione.
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    Dopo l’approvazione della domanda (o anche dopo la realizzazione dell’impianto) è possibile realizzare (o trasferire) l’impianto in un altro sito?
    Non è possibile. L’ubicazione dell’impianto costituisce elemento caratterizzante il progetto preliminare allegato alla domanda di ammissione alle tariffe incentivanti, in conformità al quale viene poi dato inizio ai lavori di realizzazione dell’impianto stesso. Pertanto, qualora non si rispettino le condizioni del progetto preliminare, viene meno il diritto alle tariffe incentivanti.
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    Un soggetto responsabile ammesso al conto energia può trasferire ad un terzo il diritto alle tariffe incentivanti? Come si deve procedere?
    Il soggetto responsabile può richiedere il trasferimento di titolarità per il proprio impianto fotovoltaico ammesso alle tariffe incentivanti, utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito www.gsel.it.
    Il cessionario, che subentra nella titolarità dell’impianto, dovrà dichiarare di:

    • essere proprietario dell’immobile su cui è installato l’impianto/destinato all’installazione dell’impianto o, diversamente, di disporre dell’autorizzazione sottoscritta dal proprietario dell’immobile (da allegare);
    • non aver presentato, entro la medesima scadenza di cui all’art.7, comma 1 del DM 28 luglio 2005 e successive modifiche, altre domande di ammissione alle tariffe incentivanti relative ad impianti fotovoltaici da realizzare nel medesimo sito, anche tramite società controllate o collegate;
    • di non aver acquisito o di non avere richiesto di acquisire i diritti all’incentivazione da altri soggetti responsabili che siano stati ammessi ai benefici dell’incentivazione a seguito di domande di ammissione presentate nel medesimo trimestre e per impianti da costruire nel medesimo sito dell’impianto oggetto del presente trasferimento di titolarità.

    Tale richiesta andrà sottoscritta ed inviata al GSE - Gestore dei Servizi Elettrici.
    In particolare, per gli impianti di potenza superiore a 50 kW, soggetti a cauzione, che non sono ancora entrati in esercizio, il cessionario dovrà costituire e far pervenire al GSE nuova cauzione entro 30 giorni dall’accettazione del trasferimento di titolarità; susseguentemente il GSE restituirà al cedente la cauzione precedentemente costituita.
    Si precisa che, anche in caso di morte, dovrà essere utilizzato il modulo di trasferimento di titolarità disponibile sul sito www.gsel.it, sottoscritto dal solo soggetto cessionario, allegando ad esso il certificato di morte ed un documento valido ai fini legali (atto notarile od altro) che qualifichi il cessionario come erede del de cuius.
    Il trasferimento di titolarità sarà esecutivo solo in seguito a comunicazione di accettazione da parte del GSE.
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    Per un soggetto che ha già presentato domanda di ammissione per un impianto di potenza compresa fra 1 e 20 kW, è possibile rinunciare al servizio di scambio sul posto ed optare per la cessione in rete dell’energia prodotta?
    Nel caso in cui l’impianto non sia ancora entrato in esercizio, il soggetto responsabile potrà liberamente decidere di optare per la cessione in rete, comunicando al GSE la decisione definitiva alla fine dei lavori, con l’invio della dichiarazione di entrata in esercizio dell’impianto.
    Nel caso in cui l’impianto sia già in esercizio, il passaggio dal servizio di scambio sul posto alla cessione in rete potrà avvenire solo alla naturale scadenza del contratto di scambio sul posto che, per quanto stabilito dalla delibera AEEG 28/06, è a durata annuale con tacito rinnovo per gli anni successivi.
    In tal caso sarà necessario inviare comunicazione sia al proprio gestore di rete sia al GSE.
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    Come viene determinata la data di entrata in esercizio dell’impianto, valida ai fini della erogazione delle tariffe incentivanti?
    Il DM 28 luglio 2005 stabilisce che il soggetto responsabile è tenuto a comunicare al GSE e al gestore di rete territorialmente competente la data di entrata in esercizio dell’impianto.
    La data, che deve essere successiva al 30 settembre 2005, deve far riferimento al momento in cui è possibile misurare l’energia prodotta dall’impianto che beneficerà delle tariffe incentivanti.
    In particolare si ricorda che, secondo quanto previsto dalla Delibera 40/06 AEEG (articolo 3 bis):

    • per impianti fino a 20 kW che usufruiscono del servizio di scambio sul posto, deve essere stato attivato con il Gestore contraente (impresa distributrice territorialmente competente) il relativo contratto di scambio e deve essere stato installato a valle dell’inverter il contatore necessario per la misurazione dell’energia prodotta, sempre a cura dello stesso Gestore contraente che dovrà anche effettuare le misure necessarie;
    • per impianti fino a 20 kW che scelgono la cessione parziale dell’energia in rete (parte dell’energia prodotta viene autoconsumata direttamente dal produttore), deve essere stato installato a valle dell’inverter il contatore necessario per la misurazione dell’energia prodotta, sempre a cura del gestore di rete territorialmente competente che dovrà anche effettuare le misure necessarie;
    • per impianti di potenza non inferiore a 1 kW e non superiori a 1.000 kW che scelgono la cessione totale dell’energia prodotta (l’energia prodotta coincide con quella immessa in rete), deve essere stato installato a valle dell’inverter il contatore necessario per la misurazione dell’energia prodotta e immessa in rete, sempre a cura del gestore di rete territorialmente competente che dovrà anche effettuare le misure necessarie;
    • per impianti di potenza superiore a 20 kW e non superiore a 1.000 kW, che scelgono la cessione parziale dell’energia in rete:
    • se ci si avvale del gestore di rete territorialmente competente per le attività di installazione e misurazione, lo stesso gestore deve aver già installato a valle dell’inverter il contatore necessario per la misurazione dell’energia prodotta, che lo stesso gestore provvederà ad effettuare;
    • se non ci si avvale del gestore di rete territorialmente competente per le attività di installazione e misurazione, il soggetto responsabile deve avere già installato a valle dell’inverter il contatore necessario per la misurazione dell’energia prodotta. In questo caso le misure dovranno essere effettuate dallo stesso soggetto responsabile.

    Si precisa che la data di decorrenza dell’incentivazione non potrà in ogni caso essere antecedente alla data di ricezione della comunicazione di ammissione alle tariffe incentivanti inviata dal GSE.
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    Con quali modalità avviene l’erogazione degli incentivi?
    L’ammontare dovuto al soggetto responsabile è pari al prodotto tra l’energia generata dall’impianto, misurata da un contatore posto all’uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, e la tariffa incentivante riconosciuta al soggetto responsabile.
    Solo per gli impianti di potenza non superiore a 20 kW che scelgono di accedere alla disciplina di cui all’art. 6 del D.Lgs. 387/03 (servizio di scambio sul posto) l’energia incentivata è quella prodotta e consumata dalle utenze del soggetto responsabile.

    • nel caso di impianto di potenza fra 1 e 20 kW che si avvale del servizio di scambio sul posto il pagamento avviene bimestralmente in acconto nel mese successivo a quello in cui l’ammontare bimestrale cumulato supera il valore di 250 euro.


    Nella fase di acconto si considera autoconsumata tutta l’energia prodotta, salvo eseguire il conguaglio a fine anno quando si avrà la comunicazione delle letture da parte del gestore di rete locale.

    • nel caso di impianto di potenza compresa tra 1 e 20 kW che non si avvale del servizio di scambio sul posto il pagamento avviene mensilmente, nel mese successivo a quello in cui l’ammontare cumulato del corrispettivo supera i 250 euro.
    • nel caso di impianti di potenza superiore ai 20 kW il pagamento avviene mensilmente, nel mese successivo a quello in cui l’ammontare cumulato del suddetto corrispettivo supera i 500 euro.
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