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Speciale Conto Energia

Le domande più frequenti

  • I soggetti che hanno presentato domanda con i “vecchi”decreti e non sono stati ammessi a causa dell’esaurimento della potenza disponibile, hanno diritto ad accedere prioritariamente al “nuovo” decreto?


    Chi può beneficiare del Conto Energia?
    • Persone fisiche
    • Persone giuridiche
    • Soggetti pubblici
    • Condomini di unità abitative e/o di edifici
    Rif.to: Art. 3, comma 1
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    Qual' è la potenza degli impianti incentivabili?
    > 1 kWp
    Non esiste quindi limite superiore di potenza
    Rif.to: Art. 4, comma 2
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    Quando gli impianti possono cominciare a entrare in esercizio e beneficiare del nuovo Conto Energia?
    In data successiva al giorno in cui entra in vigore la Delibera che l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG) deve emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Decreto del Conto Energia. Il Decreto del Conto Energia entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale.
    In tale Delibera l’AEEG aggiornerà i provvedimenti su modalità, tempi e condizioni per l’erogazione delle tariffe incentivanti.
    Rif.to: Art. 4, comma 3
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    Un impianto esistente può beneficiare delle nuove tariffe?
    Sì, se è stato realizzato tra l’1 ottobre 2005 e la data di entrata in vigore della Delibera dell’AEEG e se non ha beneficiato delle tariffe incentivanti stabilite coi decreti del 28 luglio 2005 e del 6 febbraio 2006.
    In tal caso occorre trasmettere la richiesta di concessione della tariffa incentivante entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Delibera dell’AEEG.
    Rif.to: Art. 4, commi 7) e 8)
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    E se si realizza un potenziamento di un impianto esistente?
    Se un impianto è in esercizio da almeno 2 anni e si decide di aumentarne la potenza, è possibile beneficiare delle tariffe del Conto Energia per la sola potenza aggiuntiva che deve essere di almeno 1 kWp e che entrerà in esercizio sempre in data successiva all’entrata in vigore della Delibera dell’AEEG.
    In tali casi si accede alle sole tariffe e non ai premi descritti più avanti.
    Rif.to: Art. 4, comma 3; Art. 2, comma 1/lettera j)
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    Si possono realizzare impianti utilizzando moduli o inverter usati?
    Non è possibile utilizzare componenti usati in altri impianti.
    Possono quindi essere usati moduli e/o inverter non nuovi solo nel caso in cui gli stessi non siano mai stati installati in altri impianti.
    Rif.to: Art. 4, comma 4
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    Quali sono gli impianti fotovoltaici che possono beneficiare delle tariffe del Conto Energia?
    1) Impianti fotovoltaici “non integrati”
    Quando i moduli sono installati:
    • a terra
    • in modo non complanare alle superfici su cui sono fissati, sia che si tratti di elementi di arredo urbano e viario (*), che di tetti (solo nel caso di tetti a falda) o facciate di edifici.
     (*)Incluse barriere acustiche, pensiline, pergole, tettoie.
    Sono qui comprese anche le coperture parcheggi, i lampioni (sempre in connessione a rete, quindi senza batterie), i sistemi a inseguimento installati a terra.
    Rif.to: Art. 4, comma 5; Art. 2, comma 1/lettera b1; Allegato 2)

    2) Impianti fotovoltaici “parzialmente integrati”
    Quando i moduli, non sostituendo i materiali che costituiscono le superfici di appoggio, sono installati:
    • su tetti piani e terrazze di edifici e fabbricati (1)
    in modo complanare
    – alle superfici degli edifici su cui sono fissati (tetti a falda, coperture, facciate, balaustre, parapetti)
    – agli elementi di arredo urbano e viario (2)
    (1) anche su file parallele coi moduli inclinati e quindi non complanari al tetto. Se c’è una balaustra intorno al tetto, i moduli devono essere installati con un’inclinazione tale che la quota corrispondente alla metà dell’altezza dei moduli non superi l’altezza della balaustra
    (2) coperture parcheggi, fermate autobus, lampioni fotovoltaici (senza accumulatori)
    Rif.to: Art. 4, comma 5; Art. 2, comma 1/lettera b2; Allegato 2)

    3) Impianti fotovoltaici “con integrazione architettonica”
    Se:
    1. i moduli sostituiscono i materiali di rivestimento di tetti, coperture, facciate di edifici e fabbricati, avendo quindi la stessa inclinazione e funzionalità architettonica
    2. i moduli e i relativi sistemi di supporto costituiscono la struttura di copertura di pensiline, pergole e tettoie
    3. i moduli sostituiscono la parte trasparente o semi trasparente di facciate o lucernari, garantendo l’illuminamento naturale degli ambienti interni all’edificio
    4. i moduli sostituiscono parte dei pannelli fonoassorbenti delle barriere acustiche
    5. i moduli costituiscono la parte esposta al sole delle parti riflettenti inserite in elementi d’illuminazione (lampioni stradali con fari esposti verso superfici riflettenti)
    6. i moduli e i relativi sistemi di supporto costituiscono dei frangisole
    7. i moduli sostituiscono gli elementi di rivestimento e copertura di balaustre e parapetti
    8. i moduli sostituiscono o integrano i vetri di finestre
    9. i moduli costituiscono gli elementi strutturali di persiane
    10. i moduli costituiscono rivestimento o copertura aderente alle superfici descritte nelle tipologie precedenti
    Rif.to: Art. 4, comma 5; Art. 2, comma 1/lettera b3; Allegato 3)
      
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    Impianti non collegati alla rete elettrica possono beneficiare delle tariffe incentivanti stabilite nel Decreto?
    No.
    Un successivo decreto definirà i criteri d’incentivazione per sistemi fotovoltaici non collegati alla rete elettrica o facenti parte di piccole reti isolate.
    Rif.to: Art. 4, comma 9
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    Come si procede per accedere alle tariffe incentivanti?
    1)
    S’inoltra al gestore di rete (il distributore locale di energia elettrica) il progetto preliminare dell’impianto richiedendo la connessione alla rete. Se l’impianto in questione ha una potenza compresa tra 1 e 20kWp occorre precisare se ci si vuole avvalere del servizio di “scambio sul posto” per l’energia elettrica prodotta.
    Rif.to: Art. 5, comma 1
    2)
    A impianto ultimato si trasmette al gestore di rete la comunicazione di fine lavori.
    Rif.to: Art. 5, comma 3
    3)
    Entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto si deve inoltrare al G.S.E. (Gestore del Sistema Elettrico):
    - la richiesta di concessione della tariffa incentivante
    - la documentazione finale di entrata in esercizio (si veda l’Allegato 4 del Decreto)
    Rif.to: Art. 5, comma 4
    4)
    Il G.S.E., entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di accesso alla tariffa incentivante, comunica al titolare dell’impianto (“soggetto responsabile”) la tariffa riconosciuta.
    Rif.to: Art. 5, comma 5
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    Cos’è lo “scambio sul posto”?
    Per i sistemi da 1 a 20 kWp è possibile optare per il servizio di scambio sul posto o per la cessione in rete dell’energia prodotta.
    Scambio sul posto: si lavora in “regime di interscambio” (net metering) con la rete elettrica locale:
    durante il giorno l’utenza consuma l’energia prodotta dall’impianto durante la notte o in condizioni di luce insufficiente l’utenza preleva energia dalla rete elettrica.
    Cessione in rete: è possibile cedere in rete l’energia non consumata in loco vendendola al gestore di rete ovvero sul libero mercato.

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    Quali autorizzazioni servono per realizzare un impianto fotovoltaico?
    1)
    Se non è necessaria alcuna autorizzazione (es. autorizzazioni paesaggistiche, autorizzazioni enti di bacino ecc.) per la costruzione e l’esercizio di impianti fotovoltaici, non serve l’Autorizzazione Unica, ma basta la Denuncia d’Inizio Attività (D.I.A.).
    Se è richiesto un solo provvedimento autorizzativo di altro tipo, questo provvedimento sostituisce l’Autorizzazione Unica.
    Rif.to Art. 5, comma 7)
    2)
    Impianti aventi potenza inferiore a 20 kWp non sono considerati impianti industriali e di conseguenza non sono soggetti alla verifica ambientale, a meno che non si trovino in aree protette.
    Rif.to Art. 5, comma 8)
    3)
    Gli impianti fotovoltaici possono essere installati in aree agricole. Non è quindi necessario variare la destinazione d’uso del sito in cui si vuole installare l’impianto.
    Rif.to Art. 5, comma 9)
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    Le nuove tariffe: a quali impianti si applicano e fino a quando?
    Si applicano agli impianti entrati in esercizio tra la data successiva all’emanazione della Delibera dell’AEEG e il 31 dicembre 2008.
    La tariffa incentivante viene corrisposta per 20 anni e rimane costante negli anni, senza quindi essere aggiornata con il tasso d’inflazione.
    Rif.to Art. 6, comma 1)
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     Le nuove tariffe (valide fino al 31 dicembre 2008): a quanto ammontano?

    Rif.to Art. 6, comma 1)
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    Come saranno le tariffe dall’1 gennaio 2009 al 31dicembre 2010?

    Saranno ridotte del 2% per ogni anno successivo al 2008.
    Varranno sempre per 20 anni e rimarranno costanti nel medesimo periodo, senza quindi aggiornamenti coi tassi d’inflazione.
    Rif.to Art. 6, comma 2)
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     A quanto ammontano le tariffe valide dall’1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2010?

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    Come varieranno le tariffe dopo il 31 dicembre 2010?
    A partire dal 2009 verranno emanati ogni 2 anni dei nuovi decreti per aggiornare le tariffe.
    Nel caso ciò non avvenga, varranno le tariffe che erano valide nell’anno 2010, fintanto che non verranno pubblicati nuovi decreti.
    Rif.to Art. 6, comma 3)
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    Esistono delle maggiorazioni da applicare alle tariffe?
    Sì, esistono delle maggiorazioni da applicare alle tariffe incentivanti valide per le applicazioni specifiche di seguito elencate:
    a. quando la maggior parte dell’energia elettrica prodotta è consumata dall’utenza a cui è intestato l’impianto
    b. su alcuni edifici pubblici
    c. per impianti integrati installati su aziende agricole e in caso di bonifiche da eternit
    Rif.to Art. 6, comma 4/lettera a) “Maggiorazioni” per applicazioni speciali

    1. Maggiorazione del 5% per impianti “non integrati” la cui produzione energetica viene consumata per almeno il 70%dall’utenza


     “Maggiorazioni” per applicazioni speciali

    Rif.to Art. 6, comma 4/lettera a)

    2. Maggiorazione del 5% per impianti su scuole e strutture sanitarie pubbliche, su edifici pubblici di comuni con meno di 5000 abitanti

     “Maggiorazioni” per applicazioni speciali (2 di 3)

    Rif.to Art. 6, comma 4/lettere b) e d)


    3. Maggiorazione del 5% per impianti integrati per aziende agricole e impianti integrati che sostituiscono coperture in eternit

    Rif.to Art. 6, comma 4/lettera c)

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    Chi e come si può usufruire dei “premi” per impianti abbinati a un uso efficiente dell’energia?
    Sono applicabili a impianti che operano in regime di “scambio sul posto”.
    Si redige un attestato di qualificazione energetica(*) per l’edificio su cui è già installato o s’intende installare l’impianto fotovoltaico, specificando gli interventi in grado di ridurre i consumi dell’edificio.  Dopo che l’impianto fotovoltaico è entrato in esercizio si effettuano degli interventi (già indicati nell’attestato energetico) che riducano i consumi energetici di almeno il 10%. Una seconda certificazione energetica attesterà tali risultati
    Si inviano al G.S.E. entrambe le certificazioni (del prima e del dopo intervento) per chiedere il premio, che verrà conteggiato a partire dall’anno solare successivo alla data di ricevimento della domanda.  Il premio sarà la maggiorazione della tariffa pari a una percentuale equivalente alla metà del risparmio energetico percentuale ottenuto grazie agli interventi eseguiti. Tale premio non può superare il 30%(*).
    Rif.to Art. 7, comma 1, 2, 3, 4, 5, 6
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    In caso di ulteriore intervento di riduzione di almeno il10% del fabbisogno di energia primaria è possibile chiedere un adeguamento del premio?
    Sì, il rinnovo del diritto al premio avviene con le medesime modalità precedentemente descritte, fermo restando il limite massimo del 30%
    Rif.to Art. 7, comma 7
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    Cosa succede se si vende un immobile su cui è in esercizio un impianto fotovoltaico che usufruisce dell’incentivo in Conto Energia?
    Il compratore acquista anche l’impianto e il corrispondente titolo a sfruttare l’incentivo in Conto Energia, beneficiando della tariffa incentivante come pure dell’eventuale premio.
    Rif.to Art. 7, comma 7
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    Il premio è dato se l’impianto fotovoltaico viene realizzato su un edificio di nuova costruzione, la cui realizzazione già segue criteri di risparmio energetico?
    Sì, ma limitato al 30% del premio che si otterrebbe secondo i criteri prima descritti, a condizione che i consumi energetici dell’edificio siano inferiori di almeno il 50% rispetto ai valori dell’All. C, comma 1, Tab. 1 del D.L. 19 agosto 2005, n. 192.
    Rif.to Art. 7, comma 8
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    Oltre alla tariffa incentivante ed al premio è possibile usufruire di altri benefici legati al ritiro dell’energia elettrica?
    In aggiunta alla tariffa incentivante ed al premio riconosciuto su tutta l’energia prodotta per impianti al di sotto dei 20 kWp è possibile beneficiare della disciplina di scambio sul posto;
    per gli impianti che non beneficiano della disciplina di scambio sul posto, l’energia prodotta, qualora immessa in rete, è ritirata dal gestore locale della rete elettrica ovvero ceduta sul mercato.
    Rif.to Art. 8
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    E’ possibile usufruire dell’incentivo in conto energia con altre forme di incentivazione?
    Non è possibile usufruire dell’incentivo e del premio nel caso in cui siano stati concessi incentivi pubblici in conto capitali e/o in conto interessi eccedenti il 20% del costo dell’investimento.
    Solo le scuole pubbliche e le strutture sanitarie pubbliche possono usufruire sia degli incentivi in conto capitale e/o in conto interessi sia del’incentivo e del premio in conto energia.
    Rif.to Art. 9, comma 1
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    E’ possibile cumulare l’incentivo in conto energia ed il premio con altre forme di incentivazione?
    Non è possibile cumulare la tariffa incentivante ed il premio con:
    - I certificati verd;i
    - I titoli di efficienza energetica (D.lgs 79/1999 e D.lgs 164/2000);
    Non possono usufruire dell’incentivo e del premio gli impianti:
    realizzati ai fini del rilascio della certificazione energetica (D.lgs 192/2005 e smi o L. 296/2006 e smi) entrati in esercizio in data successiva al 31/12/2010;
    Per i quali sia stata riconosciuta o richiesta la detrazione fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
    Rif.to Art. 9, comma 2, 3 e 4
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    Quali sono le modalità di erogazione dell’incentivazione?
    L’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas aggiorna, entro 60 gg dalla data di pubblicazione del Decreto del conto energia, i provvedimenti che stabiliscono le modalità, i tempi e le condizioni per l’erogazione della tariffa incentivante e del premio.
    Rif.to Art. 10
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    Qual è il limite massimo della potenza cumulativa di tutti gli impianti che possono ottenere la tariffa incentivante?
    1200 MW  +
    Hanno diritto alla tariffa incentivante e al premio tutti gli impianti che entrano in esercizio entro 14 mesi dalla data, comunicata dal soggetto attuatore sul proprio sito internet, nella quale verrà raggiunto il primo limite di 1200 MW.
    Il termine di 14 mesi è elevato a 24 per impianti di soggetti pubblici.
    Rif.to Art. 13
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    Le disposizioni dei “vecchi” decreti rimangono valide anche successivamente all’entrata in vigore del nuovo decreto?
    Le disposizioni dei “vecchi” decreti del conto energia continuano ad applicarsi esclusivamente agli impianti che hanno già acquisito (domande presentate, considerate idonee e rientrate nel limite massimo di potenza disponibile), entro il 2006, il diritto alla tariffa incentivante in base ai medesimi “vecchi” decreti.
    Rif.to Art. 16, comma 1
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    Cosa devono fare i soggetti che hanno acquisito il diritto alla tariffa incentivante in base ai “vecchi” decreti?
    Devono far pervenire al soggetto attuatore le comunicazioni di inizio lavori, fine lavori, entrata in esercizio entro novanta giorni dalle rispettive scadenze. Qualora le date di inizio lavori, fine lavori, entrata in esercizio siano antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e non siano già state comunicate, il predetto termine di novanta giorni decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
    I termini fissati per l’inizio dei lavori e per la conclusione dei lavori di realizzazione degli impianti fotovoltaici in oggetto possono essere posticipati, per un periodo di tempo non superiore a sei mesi, esclusivamente in caso di comprovato ritardo nel rilascio delle necessarie autorizzazioni alla costruzione e all’esercizio dell’impianto, non imputabile al soggetto responsabile.
    Rif.to Art. 16, comma 2, 5
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    E’ previsto uno scorrimento delle graduatorie dei “vecchi” decreti del conto energia?
    In caso di decadenza o di rinuncia al diritto da parte di soggetti che sono stati ammessi al “vecchio” conto energia non si dà luogo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto, a scorrimento dei relativi elenchi o graduatorie.
    La potenza così resa disponibile è da considerarsi compresa nel limite stabilito dal nuovo decreto.
    Rif.to Art. 16, comma 3, 4
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    I soggetti che hanno presentato domanda con i “vecchi” decreti e non sono stati ammessi a causa dell’esaurimento della potenza disponibile, hanno diritto ad accedere prioritariamente al “nuovo” decreto?
    NO.
    Tali soggetti possono accedere alle tariffe incentivanti secondo le disposizioni del nuovo decreto.
    Rif.to Art. 16 comma 6
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